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DECRETO RISTORI: ECCO LE MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

La notte scorsa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori"), contenente le misure economiche predisposte dal Governo in favore di quei soggetti la cui attività sia stata sospesa o limitata dai provvedimenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia.
Fra i beneficiari delle misure economiche sono presenti anche soggetti facenti parte del mondo dello sport. Vediamo, nel dettaglio, i singoli strumenti a cui possono accedere gli operatori sportivi.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1)
Viene previsto un contributo a fondo perduto in favore di soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto. Fra questi, sono presenti i codici delle seguenti attività: gestione di stadi, gestione di piscine, gestione di impianti sportivi polivalenti, gestione di altri impianti sportivi, attività di club sportivi, gestione di palestre, enti e organizzazioni sportive, promozioni di eventi sportivi, altre attività sportive, agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport.
Tale contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto requisito non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Le società che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio riceveranno l'accredito diretto sul conto corrente; quelle che invece non hanno richiesto il contributo precedente dovranno presentare istanza mediante l'apposita piattaforma web.
L'ammontare del contributo è determinato sulla base dei criteri già stabiliti nei precedenti decreti e, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore ad €. 150.000,00.
INCREMENTO FONDO SPECIALE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (art. 2)
Viene incrementato di ulteriori 5 milioni di euro il Fondo speciale previsto dal D.L. 23/2020 e acceso presso l'Istituto per il Credito Sportivo, al fine di erogare contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dallo stesso Istituto o da altre banche per esigenze li liquidità delle società sportive.
FONDO PER IL SOSTEGNO DI A.S.D. E S.S.D. (art. 3)
Viene costituito un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle a.s.d. e s.s.d. che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport.
CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI (art. 8)
A beneficio delle attività indicate dai codici ATECO indicati nell'Allegato 1 del Decreto, viene previsto un credito d'imposta sugli affitti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Non sono previsti requisiti di accesso in funzione del volume dei ricavi.
INDENNITA' DI 800 EURO PER I LAVORATORI SPORTIVI (art. 17)
Per il mese di novembre 2020 e nel limite massimo di 124 milioni di euro, viene prevista un'indennità pari a 800 euro per tutti i lavoratori sportivi titolari di compenso ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa della situazione epidemiologica.
Il bonus non viene riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, di pensioni o del reddito di cittadinanza.
I soggetti che hanno già beneficiato di tale indennizzo per i mesi da marzo a giugno non dovranno fare domanda, poichè il bonus verrà loro accreditato in automatico. Chi, invece, non ha mai fatto domanda in passato, potrà presentarla sull'apposita piattaforma presente sul sito di Sport e Salute entro il 30 novembre 2020, autocertificando il possesso dei requisiti previsti ex lege.
Viene, infine, precisato che si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
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