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DECRETO SOSTEGNI-BIS: LE MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE SPORTIVO

Dopo aver analizzato le misure economiche previste dalla legge di conversione del Decreto Sostegni (qui l'articolo), in questa sede verranno esaminati i provvedimenti adottati dal Governo per il settore sportivo nel Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021).


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 1)

Tale sostegno riguarda solamente i sodalizi dotati di partita IVA. Chi aveva già ottenuto il precedente contributo riceverà, con le stesse modalità, lo stesso importo ricevuto in precedenza. Potranno beneficiare di tale contributo solo i soggetti che hanno proventi di natura commerciale e che, quindi, potranno documentare una percentuale di perdite.

Essendo cambiati i parametri di riferimento per il calcolo del calo di fatturato, chi dovesse ricevere automaticamente meno di quanto ha diritto in base ai nuovi parametri, potrà chiedere il conguaglio: stesso diritto ha chi non rientrava nei parametri del primo contributo e oggi invece vi rientra. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà tempi e modalità: la domanda va presentata entro 60 giorni dall’avvio della procedura.

Potranno usufruirne anche i tecnici sportivi che operano con partita IVA.


CONTRIBUTI IN FAVORE DI ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE (art. 2)

In favore delle attività economiche che, a causa dei provvedimenti restrittivi, sono rimaste chiuse per almeno quattro mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Decreto Sostegni-bis, verranno previsti ulteriori specifici contributi attraverso un apposito decreto attuativo ministeriale.


CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE (art. 4)

A tutti gli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, per i canoni versati per i mesi da gennaio a maggio 2021.

Se gli enti svolgono attività economica (partita IVA), il credito d’imposta spetta a condizione che per fatturato e corrispettivi ci sia stato un calo almeno del 30% nel periodo tra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto al periodo tra aprile 2019 e marzo 2020.

Tale requisito non è richiesto per le associazioni che abbiano solo proventi di natura istituzionale, nonchè per i sodalizi che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.


MISURE DI SOSTEGNO SPECIFICHE PER IL SETTORE SPORTIVO (art. 10)

Viene innanzitutto prevista l'estensione del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive già previsto per il 2020 a tutto il 2021, finanziandolo con ulteriori 90 milioni di euro.

Attraverso l'istituzione di un fondo di 56 milioni di euro, viene inoltre previsto un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test diagnostici dell’infezione da COVID-19, in favore delle ASD/SSD iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici. Le modalità di erogazione di tale contributo verranno disciplinate con apposito decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Viene poi incrementata di altri 180 milioni la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD)”, istituito dal D.L. 137/2020, destinato alle ASD/SSD che hanno sospeso l’attività sportiva.

Anche in tale ipotesi verrà emanato un apposito decreto attuativo, entro 60 giorni dalla conversione in legge del Decreto Sostegni-bis, con il quale saranno stabiliti modalità di presentazione delle domande e criteri di ammissione e di rendicontazione.


CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 32)

A tutti gli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, sarà regolato da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.


INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI (art. 44)

Per l’indennità riconosciuta ai collaboratori sportivi (la rubrica dell'articolo ora parla di collaboratori e non più di lavoratori come i precedenti decreti), erogata da Sport e Salute, l’importo complessivamente stanziato è pari a 220 milioni di euro per l’anno 2021. Spetta a chi abbia cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Gli importi sono relativi ai mesi di aprile e di maggio, e come in precedenza, saranno parametrati ai compensi percepiti nell’anno di imposta 2019. Ai soggetti che nel 2019 hanno percepito oltre 10.000 euro spetta un'indennità di 2.400 euro, quelli che hanno percepito tra 4.000 e 10.000 euro riceveranno un bonus da 1.600 euro, mentre a quelli che hanno percepito meno di 4.000 euro spetta un contributo da 800 euro.

Vengono, infine, "sbloccate" le indennità di quei collaboratori che, ricorrendone i requisiti, avevano in passato fatto richiesta di sostegno sia all'INPS che a Sport e Salute.


MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE Art. 64)

Viene incrementato il Fondo per le politiche giovanili di 30 milioni di euro per l’anno 2021: potrà finanziare “politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni”.


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