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GREEN PASS E ATTIVITA' SPORTIVA: INFORMAZIONI UTILI
Aggiornamento: 29 set 2021
Com'è noto il GREEN PASS è quel documento che attesta la guarigione dal COVID, l'avvenuta vaccinazione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Dal 6 agosto scorso tale certificazione è necessaria per lo svolgimento di diverse attività, fra cui l'acceso a palestre, piscine e centri sportivi al chiuso.
L'obbligo di controllare il GP degli utenti grava sui gestori degli impianti sportivi, i quali, scaricando l'applicazione governativa "VerificaC19", devono scansionare i codici presenti sui certificati, attestandone la regolarità e la validità. I gestori non hanno, invece, l'obbligo di chiedere agli utenti i documenti d'identità. Tale adempimento costituisce una mera facoltà, che tuttavia diventa necessario "nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione" (cfr. Circolare del Ministero dell'Interno del 10.08.2021).
La legge prevede che il controllo del GP non comporti la conservazione di dati personali da parte di chi effettua la verifica. In altre parole, è richiesta solamente la lettura del codice all'ingresso dell'impianto e non la conservazione del documento. Tuttavia, al fine di dimostrare - in sede di verifica degli organi deputati al controllo - di aver adottato tutte le misure previste dalla legge, potrebbe essere utile predisporre un modulo in cui l'addetto alla verifica dei GP inserisca i nominativi dei soggetti a cui è stato effettuato il controllo, con data e sottoscrizione. In ogni caso, non essendo prevista dalla legge la conservazione del dato personale e, quindi, non sussistendo alcun tipo di "trattamento" dello stesso ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del Codice Privacy, si ritiene che non debba essere richiesto il preventivo consenso al titolare del dato medesimo. In altri termini, non esiste un "problema di privacy" legato alla verifica del certificato verde.
L'obbligo di GP non riguarda solo gli utenti, ma anche i tecnici, gli istruttori e qualsiasi altra persona che presta attività lavorativa o di collaborazione - a qualsiasi titolo - all'interno del centro sportivo. Anche loro, infatti, "accedono" all'impianto sportivo e sarebbe stato paradossale escluderli da tale obbligo.
L'accesso ai centri sportivi ai soli possessori della certificazione verde costituisce un obbligo di legge e, pertanto, il soggetto che ne sia privo - e quindi non possa accedere all'attività sportiva - non ha diritto alla sospensione o al rimborso dell'abbonamento, in quanto l'impossibilità della prestazione deriva da una causa a lui imputabile. Tuttavia, a parere di chi scrive, resta da valutare se l'imposizione del GP ad abbonamento già attivato sia idonea a configurare quella "eccessiva onerosità" prevista dall'art. 1467 c.c., che, "per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili", comporta la risoluzione del contratto. Tale ipotesi potrebbe forse configurarsi solo per il soggetto non vaccinato (e che non ha mai contratto l'infezione), il quale per ottenere la certificazione dovrebbe effettuare un tampone 48 ore prima di ogni ingresso, sostenendone i relativi costi.
Se, invece, fosse il collaboratore ad essere sprovvisto del GP e, a causa di ciò, non potesse svolgere l'attività sportiva, egli non avrebbe diritto alla retribuzione, in quanto non adempiente al contratto per causa a lui imputabile. Anzi, lo stesso potrebbe essere tenuto a risarcire il danno cagionato al gestore a causa del suo inadempimento.
avv. Michele Margini
presidente Assodilettanti