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TUTELA DEI LAVORATORI SPORTIVI: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE FUTURE

L'emergenza sanitaria ed economica ha messo definitivamente in luce una categoria di lavoratori che fino ad oggi era rimasta nell'ombra, quella degli istruttori e collaboratori sportivi. Persone in carne ed ossa che vivono di sport e per lo sport. La crisi innescata dalla pandemia ha fatto emergere con evidenza le problematiche relative alle scarse forme di tutela di cui questa categoria di lavoratori dispone.
L'unico segnale positivo può essere individuato nella previsione dell'ormai famoso "Bonus 600 euro", che a breve verrà erogato agli aventi diritto anche per il mese di giugno. Tale strumento di natura assistenziale costituisce un primo timido segnale, seppur ad oggi insufficiente, da parte dello Stato, che va nella direzione di riconoscere una tutela (e quindi una dignità) alla categoria dei lavoratori dello sport.
Nel prossimo futuro, peraltro, la posizione lavorativa degli istruttori sportivi subirà una profonda trasformazione. Infatti, nella legge delega di riordino dell'ordinamento sportivo (legge 86/2019), che il Governo dovrà attuare entro il 30.11.2020, è contenuta una disposizione che prevede "l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza" (art. 5, comma 1, lett. c), nonchè il "riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti" (art. 5, comma 1, lett. i).
La bozza di Testo Unico di Riforma dello Sport uscita a luglio, ovvero il decreto legislativo di attuazione della legge delega 86/2019), prevede l’eliminazione di ogni distinzione tra dilettanti e professionisti: "È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali…”.
Come spiega l'Avv. Guido Martinelli in un articolo pubblicato su Euroconference-news, il 14 luglio 2020, "le prestazioni potranno essere classificate come subordinate o autonome, in quest’ultimo caso anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Si prevede espressamente l’applicazione, in tale ultimo caso, della disciplina del lavoro subordinato nel caso in cui la prestazione sia resa con modalità di esecuzione organizzate dal committente ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015".
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro sportivo viene prevista la possibilità della loro certificazione sulla base di parametri stabiliti dagli accordi collettivi o, in assenza, determinati dal “Ministero dello Sport”, di concerto con il Ministero del Lavoro.
L'Avv. Martinelli ricorda poi che: "La disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo (che troverebbe applicazione anche nelle prestazioni dilettantistiche) è disegnata sulla falsariga di quella esistente per i professionisti, prevista dalla L. 91/1981".
Inoltre, "vengono escluse alcune norme previste per il lavoro subordinato incompatibili con la natura sportiva della prestazione (vedi ad esempio la disciplina dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo), previsto come regime l’apposizione del termine massimo di cinque anni al rapporto e il rinnovo dello stesso, la cessione del contratto, il possibile inserimento di forme di trattamento di fine rapporto, di competenza arbitrale per le controversie e il divieto di clausole limitative della libertà professionale dello sportivo a fine contratto".
La bozza, infine, conferma che nel professionismo sportivo vige, per gli atleti, la presunzione di lavoro subordinato, salvo i casi già oggi previsti dalla L. 91/1981 di attività a ridotta intensità di prestazione.
In conclusione, si auspica che la riforma in oggetto dia definitivamente un inquadramento gius-lavoristico alla categoria dei lavoratori sportivi, attribuendo loro le tutele necessarie (assicurative, previdenziali, fiscali, assistenziali) e riconoscendo così pari dignità a chi lavora nel mondo dello sport.