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VINCOLO SPORTIVO NEL CALCIO: APPLICABILI I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTRATTI

Il vincolo sportivo è quel legame che si instaura, in forza del tesseramento, tra l'atleta e la società sportiva di appartenenza, le cui caratteristiche (durata, ipotesi di cessazione, ecc.) sono disciplinate dalle norme della Federazione di riferimento.


L'istituto in parola, teso a regolare il conflitto fra due interessi contrapposti, ovvero quello degli atleti ad esercitare liberamente la pratica sportiva e quello dei sodalizi di programmare e svolgere l'attività facendo affidamento su una base certa di tesserati (nonché di beneficiare di eventuali premi di preparazione e di corrispettivi per cessioni a titolo temporaneo), presenta alcuni profili di illegittimità che verranno analizzati in un successivo contributo.


In questa sede si intende porre all'attenzione del lettore un principio che è stato espressamente enunciato da un organo di giustizia endofederale, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, con la decisione n. 50 - 2019/2020, emessa in data 8 luglio 2020. Il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi in merito ad un ricorso presentato da un calciatore dilettante, il quale chiedeva all'organo giudiziale, previo accertamento dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile alla società e del vizio di volontà in capo all'atleta, sussistente al momento della sottoscrizione del tesseramento, di dichiarare nullo il rapporto sportivo intercorrente con il sodalizio e, per l'effetto, di disporre lo svincolo.


Senza voler entrare nel merito della vicenda, in questa sede ci si limita a sottolineare il fatto che il calciatore avesse richiesto una pronuncia di nullità del vincolo sulla base di argomentazioni meramente civilistiche e non per la violazione di specifiche disposizioni federali. Negli atti del procedimento si parla, infatti, di risoluzione del contratto (riferito al tesseramento), di impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità della prestazione, di vizio della volontà e di errore di fatto. Tutti elementi riconducibili alla disciplina generale dei contratti contenuta nel codice civile.


La difesa della società titolare del cartellino del ricorrente si basava principalmente sull'assunto secondo cui il rapporto fra la stessa e il calciatore fosse regolato unicamente dalla normativa federale e, quindi, al medesimo non poteva applicarsi la disciplina civilistica in materia di contratti.


Il Tribunale, pur rigettando in ricorso in quanto infondato nel merito (il ricorrente non ha fornito prova degli elementi a sostegno della propria domanda), ha stabilito in via generale che "se è vero che il rapporto tra calciatore e società è retto e disciplinato dalle norme delle NOIF, è altrettanto vero che nulla vieta di applicare al suddetto rapporto anche i principi generali disciplinati dal codice civile in materia di contratti".


Il riferimento è chiaramente al Titolo II del Libro IV del codice civile, che regola per l'appunto la disciplina generale dei contratti. Esso prevede, fra le altre, disposizioni in materia di nullità e annullabilità del contratto, di vizi del consenso (errore, violenza e dolo), di rescissione e risoluzione del contratto, nonché di impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità della prestazione. Istituti che, alla luce della pronuncia in commento, potrebbero entrare in gioco anche con riferimento al tesseramento federale. In determinate ipotesi, si potrebbe dunque giungere ad una pronuncia giudiziale (endofederale) di risoluzione del rapporto fra calciatore e società e conseguente svincolo, basata su argomentazioni di natura meramente civilistica e non sportiva.


Un particolare cenno meritano, infine, le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, anch'esse rientranti nella disciplina generale dei contratti.


Il secondo comma dell'art. 1341 c.c. ("Condizioni generali di contratto") concerne le c.d. clausole vessatorie: "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla liberà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".


Si ritiene che molte clausole contenute nei regolamenti federali, che l'atleta "accetta" al momento della sottoscrizione del tesseramento, possano essere inquadrate come clausole vessatorie (si pensi solamente al vincolo sportivo pluriennale e al vincolo di giustizia). Dunque, applicando alla lettera il regime previsto dal codice, le suddette clausole dovrebbero essere approvate dal "contraente debole" (cioè il tesserato) con doppia sottoscrizione, pena la nullità delle stesse. Nella prassi questo non avviene, poichè il calciatore si limita a sottoscrivere il modulo di tesseramento predisposto dalla federazione, con unica firma apposta in calce al documento (unitamente a quella dei genitori in caso di atleta minorenne). Ciò risulta in contrasto con la normativa civilistica che, come stabilito dal Tribunale Federale, può benissimo trovare applicazione anche nei rapporti sportivi.

In effetti, benché l'ordinamento sportivo goda di una sua autonomia, di certo non può ritenersi avulso dall'ordinamento giuridico statale e dall'osservanza della normativa di quest'ultimo.


Anche il secondo comma dell'art. 1342 c.c. ("Contratto concluso mediante moduli o formulari") può entrare in gioco in materia di tesseramento sportivo. La norma prevede che per tali contratti (definiti dalla dottrina "contratti per adesione") si applichi la disposizione prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c., appena esaminata, in materia di clausole vessatorie. Appurato che il tesseramento viene sottoscritto dall'atleta sulla base di un modulo predisposto dalla federazione e compilato dalla società, si ritiene che la regola della "sottoscrizione specifica" delle clausole vessatorie debba a fortiori trovare applicazione.


In conclusione, la sottoscrizione del vincolo comporta una serie di problematiche a livello giuridico che l'ordinamento sportivo spesso sottovaluta, forte della propria autonomia. Quest'ultima, tuttavia, deve inserirsi nel quadro normativo nazionale (e sovranazionale) di riferimento, rispettandone i principi. Ad ogni modo, in ossequio al principio stabilito dalla decisione in commento, posizioni meritevoli di tutela alla luce della disciplina codicistica statale potrebbero trovare soddisfazione già dinanzi alla giustizia sportiva, prima ancora che a quella ordinaria.


avv. Michele Margini

presidente Assodilettanti


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