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VINCOLO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTISTICO: ABOLIZIONE VICINA?


Il vincolo sportivo è quel rapporto giuridico che lega, in conseguenza del tesseramento, un atleta ad una società sportiva, in forza del quale il primo si obbliga a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente con il club con cui è tesserato, che ne diviene, di fatto, il proprietario del cartellino.

In Italia il vincolo ha avuto origine con la l. 426/1942 istitutiva del C.O.N.I., poiché si riteneva legittimo permettere alla società, che formava l’atleta, di ancorarlo definitivamente a sé. Il vincolo è stato a tempo indeterminato fino alla legge sul professionismo sportivo (l. 91/1981) che ne ha modificato la disciplina. Attualmente il vincolo sportivo è in vigore soltanto per i giovani dilettanti, essendo stato abolito definitivamente per i professionisti dall'art. 16 della l. 91/1981, in quanto è stato ritenuto un ostacolo alla mobilità lavorativa e un’ingiusta limitazione alla libertà individuale (sul punto vi sono anche diverse pronunce della Corte di Giustizia U.E., fra cui quella relativa al famoso “caso Bosman” - Corte Giust. CE, 15 dicembre 1995, n. 415/93).

In dottrina si sostiene che il vincolo sportivo di durata indeterminata, o comunque irragionevolmente lunga, sia illegittimo, poiché lede i diritti indisponibili degli atleti, cagionando molteplici violazioni a diritti costituzionalmente garantiti. L’atleta dilettante, infatti, con la firma del cartellino, si vincola a una società sportiva, accettando una notevole compromissione della propria libertà contrattuale, perché potrà svolgere la propria attività sportiva unicamente per detta società, che non solo sarà l’unica ad ottenerne le prestazioni sportive, ma che, salvo ipotesi limitate e marginali, avrà il diritto di decidere unilateralmente del suo trasferimento ad altro sodalizio.

La firma del cartellino costituisce, dunque, un atto necessario per poter praticare una disciplina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I e organizzata da una Federazione Sportiva Nazionale, che gestisce l’attività agonistica di qualunque livello in condizioni di obiettivo monopolio, imponendo agli atleti tesserati le condizioni, spesso vessatorie, stabilite dai regolamenti federali. Pertanto, il giovane atleta dilettante è costretto a stipulare il vincolo e a devolvere irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni sportive alla società con la quale si tessera, con conseguente compressione involontaria (nonostante il tesseramento appaia come una manifestazione di assenso e di autonomia negoziale) della propria libertà agonistica. In questo modo le società sportive hanno il potere di decidere unilateralmente del destino sportivo di un atleta.

Anche per queste ragioni, nella bozza del Testo Unico per la riforma dello sport è prevista una disposizione che prevede la progressiva eliminazione del vincolo sportivo anche nel settore dilettantistico. Nello specifico la norma prevede che "le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, anche nel settore dilettantistico, nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni Sportive Nazionali e approvati dal C.O.N.I., in relazione all'età degli atleti, alla durata e al contenuto patrimoniale del rapporto con le società o associazioni sportive. Decorso l'anno in mancanza delle predette determinazioni delle Federazioni Sportivi Nazionali, il relativo vincolo sportivo s'intenderà abolito".

Dunque, l'abolizione del vincolo verrebbe accompagnata dalla previsione di un indennizzo economico in favore delle società che hanno formato l'atleta. Tuttavia, costituirebbe senza dubbio un importante passo nella tutela dei giovani sportivi dilettanti.

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